La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti è così definibile: un insieme di atti medici finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza, intesa come componente sanitaria, dei lavoratori, in relazione ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, nonché alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.
D.Lgs. 81/2008 descrive l’attività stesso del medico competente, che “programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”.
I principali fattori di rischio per la salute dei lavoratori nel comparto produttivo calzaturiero sono correlati:
– con l’impiego di adesivi e solventi a base di idrocarburi volatili, sia alifatici che aromatici, specie in giunteria, montaggio e fondo
– con l’impiego di prodotti di finitura, coloranti, vernici, appretti
– con l’esposizione a polveri di cuoio in operazioni di smerigliatura, cardatura, carteggiatura, e altre operazioni
– con l’ esposizione a rumore (es. nell’impiego di frese, cucitrici, ribattitrici, pianta tacchi)
– con l’effettuazione di movimenti ripetitivi degli arti superiori (es. nelle attività di cucitura, taglio, confezionamento)
– con l’esposizione a vibrazioni del sistema mano braccio (es. impiego di ribattitrici, cucitrici e altre macchine)
– con il mantenimento di posture inadeguate (es. nella cucitura a macchina, in assenza di adeguati punti di appoggio per gli avambracci)
– con la movimentazione manuale dei carichi
– con l’utilizzo di videoterminali (es. per progettazione tipo CAD nella fase di modelleria).
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