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INAIL: chiarimenti sull’infortunio in intinere

in itinere | OPRAM

Con la circolare n. 52 del 2013, l’INAIL specifica gli istituti dell’occasione di lavoro e dell’infortunio in itinere, basandosi sull’evoluzione giurisprudenziale fornita in materia dalla giurisprudenza di legittimità, per poi verificare come gli stessi debbano trovare applicazione nelle ipotesi in cui l’infortunio sia occorso durante la missione e/o la trasferta del lavoratore ed introduce nuove ipotesi di “occasione di lavoro” in materia di infortunio ricomprendendo eventi durante missioni e trasferte del lavoratore.

L’INAIL interviene sulla qualificazione degli infortuni in itinere ovvero in attualità di lavoro, nello specifico riguardo gli eventi lesivi occorsi a lavoratori in missione e/o in trasferta.
Sono meritevoli di tutela, quindi rimborsate, le ipotesi occorse nell’arco temporale che va dal momento dell’inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione.
Sussiste occasione di lavoro, quindi infortunio in itinere per gli eventi occorsi al lavoratore nei limiti espressi dalla circolare, durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa, nonché durante il tragitto dall’albergo del luogo in cui la missione e/o trasferta deve essere svolta fino al luogo in cui deve essere prestata l’attività lavorativa.

Si devono dunque ritenere meritevoli di tutela, nei limiti sopra delineati, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell’inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione.

Le disposizioni si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, che non siano prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.

 

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