Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 pubblicato con Gazzetta Ufficiale n.193 del 19/08/2016 e in vigore dal 3 settembre 2016, ridefinisce “durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per Responsabili e Addetti dei Servizi Prevenzione e Protezione” (ASPP/RSPP) degli Accordi del 26/01/2006 e del 21/12/2011, intervenendo anche su alcune parti relative alla formazione normate dal D.Lgs 81/2008 e smi.
Transitoriamente, per un anno dall’entrata in vigore del nuovo Accordo -ovvero fino al 3 settembre 2017–
i corsi per RSPP e ASPP possono essere ancora svolti secondo quanto previsto dall’Accordo del 26/01/2006.
Le principali novità in ambito formativo introdotte dall’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016
⇒ Soggetti Formatori
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro (AA.AA.) o dei lavoratori (OO.SS.) possono avvalersi di strutture formative di diretta ed esclusiva emanazione purché queste ultime siano accreditate dalla Regione, ai sensi dell’Intesa del 20/03/2008. Tale requisito, non previsto nell’Accordo 2006, equipara questi Enti a qualsiasi altro ente o società formativa e sono tenuti ad accreditarsi in Regione.
Si chiarisce che gli Organismi Paritetici debbano soddisfare il requisito della rappresentatività in termini comparativi sul piano nazionale attraverso criteri ben definiti [vedi Nota al punto 2, lett. l)] e che possono erogare direttamente la formazione ma limitatamente allo specifico settore di riferimento.
I suddetti criteri devono essere soddisfatti anche dalle AA.AA. e dalle OO.SS. che decidono di effettuare le attività formative, ne consegue che le pseudo associazioni datoriali o dei lavoratori costituite a livello locale, tra due o più persone, in virtù dell’art.39 del Codice Civile non sono valide ai fini del presente Accordo e non hanno nessuna autorizzazione ad organizzare corsi e a rilasciare attestati in materia di salute e sicurezza.
Soppressione degli Enti bilaterali per effettuare formazione (sia quella rivolta ai datori di lavoro sia quella relativa alle attrezzature particolari) e per agire in merito alla collaborazione alla formazione dei lavoratori (art.37 c.12 D.Lgs 81/2008), la quale va richiesta soltanto agli Organismi Paritetici.
⇒ Requisiti dei discenti
Devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore (requisito già previsto all’art.32 c.2 del D.Lgs. 81/08).
⇒ Requisiti dei docenti
I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso del requisito di formatore previsto dal D.I. del 06/03/2013 ed è obbligatorio per lo svolgimento dei corsi per RSPP, ASPP, DL, RLS, Dirigenti, Preposti, Lavoratori e Coordinatori, nonché per docenti ed esperti che hanno redatto ciascuna unità didattica dei corsi svolti in modalità e-Learning.
Tali criteri non sono previsti per i docenti dei corsi di Primo Soccorso (poiché il docente deve essere un medico) e di Prevenzione Incendi (in cui non è richiesto nessuno specifico requisito).
I Datori di Lavoro in possesso dei requisiti di RSPP potranno svolgere la formazione, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, anche senza la qualificazione di formatore prevista dal D.I. del 06/03/2013.
⇒ Organizzazione dei corsi
Sostanzialmente invariati rispetto al precedente Accordo ma si delineano dei precisi obblighi per il soggetto formatore (e non più all’organizzatore) che dovrà, per ciascun corso:
– indicare il responsabile del progetto formativo e può essere anche un docente del corso stesso
– indicare i nominativi dei docenti
– ammettere il nr massimo di 35 partecipanti (e non più 30) = anche per i corsi di aggiornamento
– tenere il registro di presenza dei partecipanti
– verificare la frequenza del 90% delle ore previste, per l’ammissione alla verifica di apprendimento.
⇒ Modalità e-Learning
Modalità formativa valida solo se espressamente prevista (norme, Accordi Stato-Regioni e CCNL) e regolamentata dall’Allegato II (a sostituzione l’Allegato I dell’Accordo del 21/12/2011), con specifiche di carattere organizzativo e tecnico, profili di competenza per la gestione didattica e tecnica.
Per ogni corso deve essere redatta una scheda progettuale da rendere disponibile al discente all’atto dell’iscrizione al corso, dichiarandone presa visione ed accettazione.
L’Allegato V precisa che la formazione specifica dei lavoratori a basso rischio possa essere effettuata in e-Learning mentre è espressamente vietata per addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi.
Gli attestati di frequenza devono essere consegnati o trasmessi personalmente ai discenti, anche su supporti informatici, ma non all’azienda o al datore di lavoro.
⇒ Attestazioni
Vengono uniformati gli elementi comuni che devono essere presenti in ciascun attestato, quali: denominazione del soggetto formatore; dati anagrafici del partecipante al corso; specifica tipologia di formazione con indicazione del corso frequentato e della durata (per Modulo B è necessario indicare: Modulo B comune e/o Moduli di specializzazione); periodo di svolgimento del corso; firma del soggetto formatore.
Per 10 anni il fascicolo del corso contenente i dati anagrafici dei partecipanti e registro con elenco dei discenti (e relative firme), nominativo e firma/e docente/i, contenuti, orari di inizio/fine, documentazione relativa alla verifica di apprendimento, dovrà essere tenuto dal Soggetto Formatore.
⇒ Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi
I bisogni formativi sono sintetizzati nelle 3 aree: gestionale organizzativa, tecnica e relazionale, le stesse previste dal D.I. 06/03/2013 per il formatore. Il progetto formativo va elaborato per ciascuna unità didattica, la quale conterrà: obiettivi specifici, risultati attesi, contenuti e durata.
La strategia formativa e la metodologia didattica (Allegato IV) costituiscono la struttura del progetto con riferimento a lavori di gruppo, casi di studio e simulazioni; le verifiche in itinere e quella finale (introdotti simulazione e project work) rappresentano la prima evidenza dell’apprendimento.
⇒ Articolazione, obiettivi e contenuti del percorso formativo, verifiche di apprendimento
I Moduli A e B sono per RSPP e ASPP mentre il Modulo C è solo per la funzione di RSPP
Modulo A
– abolito l’Allegato A1 per i contenuti minimi, articolazione in unità didattiche, modificati i contenuti stessi escludendo alcuni rischi specifici che verranno trattati nel Modulo B.
– durata complessiva di 28 ore a cui vanno aggiunte quelle per la verifica finale dell’apprendimento
– fruizione della formazione consentita anche in modalità e-Learning
– verifica (test) anche in itinere, minimo n.30 quesiti (eventuale colloquio di approfondimento)
Modulo B
– aboliti i prospetti 1 e 2 e l’Allegato A2 dell’Accordo del 26/01/2006
– previsto Modulo B comune a tutti i settori produttivi di 48 ore, aboliti quindi i moduli da B1 a B9, ed è propedeutico ai moduli di specializzazione:
– B-SP1: agricoltura – pesca, 12 ore
– B-SP 2: cave – costruzioni, 16 ore
– B-SP3: sanità – assistenza sociale residenziale, 12 ore
– B-SP4: chimico – petrolchimico, 16 ore
– verifica (test) anche in itinere, minimo n.30 quesiti e prova finale descrittiva minimo n.5 quesiti (domande aperte su casi reali o una simulazione, eventuale colloquio di approfondimento )
Modulo C
– abolito l’Allegato A3 per i contenuti minimi del corso, articolazione in unità didattiche, modifica ai contenuti e introduzione UD “Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato” e
– durata complessiva di 24 ore a cui vanno aggiunte quelle per la verifica finale dell’apprendimento
– verifica (test) anche in itinere, minimo n.30 quesiti e colloquio individuale
⇒ Riconoscimento formazione pregressa
Modulo B1 – 36 ore
Modulo B2 – 36 ore
Modulo B3 – 60 ore
Modulo B4 – 48 ore
Modulo B5 – 68 ore
Modulo B6 – 24 ore
Modulo B7 – 60 ore
Modulo B8 – 24 ore
Modulo B9 – 12 ore
totale
totale
totale
totale
totale
–
totale
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Credito totale per SP1
Credito totale per SP1
Credito totale per SP2
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Credito totale per SP4
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Credito totale per SP3
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–
⇒ Aggiornamento
ASPP: 20 ore nel quinquennio / RSPP: 40 ore nel quinquennio
– Riconoscimento reciproco degli aggiornamenti tra RSPP/Formatore e tra RSPP/CSP-CSE
– Per tutti i corsi SSL in cui la formazione costituisce un titolo abilitativo, funzione non esercitabile se non viene completato l’aggiornamento nel periodo (senza dover rifare il corso base)
– Modalità e-Learning con i nuovi criteri dell’Allegato II consentita per tutto il monte ore
– Partecipazione a convegni e seminari (senza limite di partecipanti) per massimo 50% del monte ore
>>> Modifiche All. XIV del D.Lgs 81/2008
Aggiornamento anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari ma occorrerà che il soggetto attuatore dell’iniziativa tenga il registro presenza dei partecipanti, non vi è alcun vincolo numerico
⇒ Riconoscimento formazione Medico Competente
Il Medico Competente esercitante la sua funzione in qualità di dipendente del Datore di Lavoro è esonerato dalla partecipazione ai corsi formativi previsti dall’art.37 c.1 del D.Lgs 81/2008
ALLEGATO I
Elenco classi di laurea per esonero dai corsi formativi di cui all’art.2 c.2 primo periodo D.Lgs 81/2008
ALLEGATO II
Requisiti e specifiche per svolgere formazione in materia di SSL in modalità e-Learning
ALLEGATO III
Attuazione dell’art.32 c.1 lett. c) Legge 98/2013 di conversione del D.L. 69/2013 per il sistema dei
crediti tra i percorsi formativi equivalenti
ALLEGATO IV
Indicazioni metodologiche per progettazione ed erogazione di corsi (competenze, contenuti, verifiche)
ALLEGATO V
Tabella riassuntiva dei criteri per formazione rivolta ai soggetti con ruoli materia di prevenzione
Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016