La domanda (completa di allegati) dovrà essere inviata ENTRO il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello per cui si fa richiesta tramite il MODULO ONLINE presente nel PORTALE MyEbam
Per poter ottenere il rimborso della quota relativa al Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale (RLST) le aziende artigiane oltre 15 lavoratori che hanno il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza all’interno dell’organico (RLS), dovranno compilare il modulo online ed allegare necessariamente la seguente documentazione:
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Verbale di elezione del RLS sottoscritto dai lavoratori (e successive riconferme o nuove elezioni)
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Attestato formazione base per RLS (32 ore) ai sensi dell’art.37 c.11 D.Lgs 81/2008 e smi
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Attestato formazione aggiornamento per RLS (4/8 ore) ai sensi dell’art.37 c.11 D.Lgs 81/2008 e smi
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Comunicazione telematica all’INAIL del nominativo del RLS (ricevuta e progressivo dell’invio)
Qualora l’azienda non disponesse di tale documentazione si invita a prendere contatti con uno dei RLST della Provincia di appartenenza (vedi nominativi e contatti RLST) al fine di programmare e/o confermare l’incontro in azienda per la condivisione di tutta la documentazione inerente la sicurezza, ottemperando a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
L’Accordo Regionale per le Marche ha stabilito che le quote relative al rimborso corrispondono ad Euro 14,75 per ogni lavoratore se l’azienda ha versato per 12 mensilità, altrimenti verranno riproporzionate a partire dal mese di inizio della contribuzione oppure a partire dalla validità della carica esercitabile del ruolo di RLS (data di acquisizione del titolo formativo, non del titolo elettivo).
Come indicato dalle disposizioni di Legge previste dalla Bilateralità Artigiana le richieste di rimborso delle quote RLST, qualora la procedura dell’Ente Bilaterale Regionale lo preveda, devono essere inoltrate, in base all’Accordo Interconfederale 23/12/2010, all’Ente Regionale di competenza.
Possono chiedere il rimborso solamente le aziende appartenenti al CCNL ARTIGIANATO poiché il contributo per il RLST è già compreso nella quota non scorporabile versato tramite F24 – cod. EBNA
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Il rimborso NON è retroattivo.
Sono valide SOLO le domande pervenute l’anno successivo a quello per cui si fa richiesta.
(1) una quota annua per lavoratore di almeno Euro 12,00 sarà destinata alle OO.SS. Regionali, a seguito della nomina degli RLST, per il sostegno e il finanziamento delle attività; (2) una quota annua per lavoratore fino a Euro 6,75 sarà destinata a garantire la funzionalità degli Organismi Bilaterali, le attività formative e le iniziative di tutela della salute e della sicurezza di cui all’art.51 del D.Lgs 81/2008 e smi.
L’Accordo Regionale ha stabilito che la suddivisione dell’importo di Euro 18,75 = quota RLST avviene avviene nel seguente modo: (1) Euro 14,75 per il finanziamento dell’attività degli RLST; (2) Euro 4,00 per la funzionalità degli organismi, la formazione, i programmi, le iniziative di tutela della salute.
– Nota Bene –
Nel caso in cui in azienda sia presente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), all’impresa comprovante tale carica attiva del lavoratore, ritorna la quota di cui al precedentepunto (1)
– ANNOTAZIONI –
Come previsto dalla Normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (artt.47 cc.1,6,8; 48 e 50 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) e in ottemperanza a quanto previsto dagli Accordi Nazionali (13/09/2011) e Regionali (25/11/2011) applicativi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. sottoscritti dalle Parti Sociali firmatarie in virtù del CCNL ARTIGIANATO applicato, l’azienda che aderisce al Sistema Bilaterale/Paritetico versando con F24 la quota unica non scorporabile può avvalersi della figura del RLS Territoriale, senza alcun ulteriore costo.
Gli Accordi Applicativi del D.Lgs 81/2008 sopra citati, sottoscritti dalle Parti Sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale/regionale e nell’ambito del CCNL di riferimento, ovvero CONFARTIGIANATO – CNA – CASARTIGIANI – CLAAI e CGIL – CISL – UIL, trovano applicazione nelle imprese aderenti alle stesse AA.AA. e/o che applicano i CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle Parti firmatarie dell’Accordo stesso.
Al Punto 2) dell’Accordo Applicativo del D.Lgs 81/2008 del 13/09/2011 viene disposto quanto segue:
“In tali imprese –quelle che occupano fino a 15 lavoratori, qualora siano stati istituiti e regolarmente formati ai sensi dell’art. 37 c. 12 del D.Lgs. 81/2008 e smi, entro la data del presente Accordo [2011], i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, gli stessi operano fino al termine del rispettivo mandato [*] e sono rieleggibili solo qualora le Parti Sociali di riferimento concordino la prosecuzione del RLS aziendale”. Nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il Rappresentante per la sicurezza Territoriale opera qualora non sia stato eletto un Rappresentante per la sicurezza Aziendale. Non sono eleggibili come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, né elettori, i soci di Società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari.“Nell’ambito dell’esercizio dei diritti dei lavoratori, in merito all’individuazione dei RLS di cui agli artt.47 e 48, le Parti firmatarie concordano che la figura del RLST venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori”.
[*] Per il RLS dell’impresa artigiana “la durata dell’incarico è di 3 anni” – cfr. Punto 2.2.2 dell’Accordo stesso.
– NOTE A MARGINE –
E’ bene precisare che il comma 1 dell’art.47 del D.Lgs 81/2008 indica che “l’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6” – ovvero: “L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro“. Come “di norma” viene eletto o designato nei termini descritti dai commi 3 e 4. Tuttavia il comma 8 stabilisce che “Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale“.
Rispetto a quanto previsto dal Testo Unico D.Lgs 81/2008 che si rivolge a tutte le imprese italiane di ogni settore, l’Accordo Applicativo del D.Lgs 81/2008 del 13/09/2011 definisce specifiche disposizioni di Legge in materia di sicurezza per le aziende artigiane, divenendo parte integrante della loro contrattazione.
A tal proposito le aziende che applicano CCNL artigianato, cosi come ogni altro Accordo di welfare sottoscritto dalle Parti Sociali firmatarie lo stesso, sono regolamentate in materia di sicurezza dall’Accordo Applicativo D.Lgs 81/08 del 13/09/2011.
E’ lo stesso campo di applicazione reso valido per le aziende artigiane che dal 2010 sono tenute, per loro CCNL al versamento, in favore dell’Ente Bilaterale tramite F24-cod. EBNA (Nuova Bilateralità prima e FSBA poi), o nel 2016 per gli autotrasportatori, comportando l’adesione automatica a diversi prestazioni/servizi già inclusi.
Si invita inoltre alla lettura del parere giuridico dell‘Osservatorio Olympus dell’Università di Urbino curati del Prof. Luciano Angelini, per la coesistenza collaborativa tra RLS e RLST, e dal Prof. Paolo Pascucci, nel suo libro (pp. 249-252) in merito all’adesione verso il RLS Territoriale nei casi previsti dalla contrattazione collettiva.