Il D.Lgs n. 151 del 14 settembre 2015 (“Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti […] in attuazione della Legge n. 183 del 10/12/2014”) apporta quindi modifiche al D.Lgs 81/2008.
Varia l’art. 69 del D.Lgs 81/2008 nella definizione di “operatore” inteso, nella relazione illustrativa, come colui che “incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro si introduce il riferimento al datore di lavoro che ne fa uso. Tale modifica trova fondamento nella necessità di colmare una lacuna legislativa già superata dall’interpretazione comune dello spirito sotteso al D.Lgs 81/08 continuamente oggetto di richiesta pareri”.
Tra le conseguenze, la necessità di fare formazione ai datori di lavoro, non solo ai lavoratori, in relazione all’uso di attrezzature soggette a specifica abilitazione con riferimento a quanto richiesto dall’art. 73 del D.Lgs 81/2008 e quanto indicato nell’ Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73 comma 5 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
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