La sentenza della Cassazione Penale n. 16715, Sez. 7, 17/04/2019 solleva il problema sulla non veridicità della documentazione in materia di salute e sicurezza, in particolare, sulla questione relativa ai falsi attestati di formazione.
L’imputato, datore di lavoro dell’azienda in questione, ritenuto colpevole di numerose violazioni accertate a causa di infortunio sul cantiere, tra le quali quella dell’art.73 commi 4 e 5 del D.Lgs.81/08 che regola l’informazione, la formazione e l’addestramento in materia di attrezzature di lavoro.
Il Tribunale esegue numerosi accertamenti sul personale presente nel cantiere e richiede la documentazione comprovante gli interventi formativi rivolti ai lavoratori, al punto da rilevare che l’infortunato era stato recentemente assunto in data 27.10.2015 senza ricevere l’adeguata formazione specifica.
Alla richiesta di documentazione, ad aggravare la situazione, il datore di lavoro provvede “inviando un attestato per la formazione successiva alla data del 2.11.2015 ma che recava una data antecedente”.
La sentenza precisa che “la falsità di tale attestato, in particolare, veniva desunta dal giudice non solo perché la data della supposta formazione era antecedente all’assunzione del lavoratore, ma soprattutto dal fatto che il progressivo dell’attestato corrispondeva ad un codice fiscale diverso rispetto a quello del lavoratore”.
A questo punto, è stata decisiva la verifica della documentazione in possesso della società erogatrice della formazione e la conseguente verifica in sede giudiziaria dei corsi realmente erogati e – soprattutto- dei relativi destinatari.
Le indagini presso la società che effettuava i corsi di formazione avevano infatti confermato che il progressivo indicato nell’attestato riguardava un altro lavoratore ed un altro corso.
Sulla base di tutti questi elementi, il Giudice ha ritenuto e la Cassazione l’ha poi confermato, si è dichiarata la responsabilità penale del datore di lavoro che, tra le varie omissioni determinanti ai fini dell’infortunio, non aveva adottato “le misure necessarie affinché il lavoratore […] avesse ricevuto una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi che potevano esser causati ad altre persone”.
La conclusione della Corte secondo cui “l’attività di formazione del personale sul cantiere non fosse stata curata bene […] al punto tale che la stessa società di cui l’imputato è legale rappresentante giunse a formare un documento falso che ne attestava la formazione, falsità corroborata non solo dall’anteriorità della data in cui la formazione sarebbe avvenuta rispetto alla data dell’assunzione, ma soprattutto dagli accertamenti svolti presso la società di formazione che avevano consentito di appurare che il cronologico esistente sull’attestato riguardasse in realtà un lavoratore diverso”.
La richiesta delle attenuanti generiche da parte della difesa del datore di lavoro è stata respinta dalla Cassazione che ha escluso la presenza di elementi giustificativi.
fonte: PuntoSicuro
Cassazione Penale, Sez. 5, 13 aprile 2011, n. 15035 – Certificato di prevenzione incendi e falsità
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