Molti gli incidenti professionali, spesso mortali, che in questi anni sono avvenuti in relazione a crolli di palchi o a carenze nella prevenzione durante l’allestimento degli stessi per spettacoli, era dunque atteso un decreto sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici.
Si legge nel comunicato stampa del Ministero emanato il 21 febbraio 2014:
“E’ un decreto che colma un vuoto normativo in materia di salute e sicurezza durante l’allestimento e il disallestimento di palchi per spettacoli musicali, teatrali e cinematografici e di strutture per manifestazioni fieristiche.
Il decreto finalmente chiarisce i casi in cui è necessario attivare l’organizzazione prevista per i cantieri temporanei o mobili e di conseguenza quando è necessario l’ausilio del coordinatore della sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione di lavori, per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori che svolgono la loro attività nei settori degli spettacoli e delle fiere”.
La bozza, redatta da rappresentati di Ministero del Lavoro, Regioni e INAIL, è stata prevista dalla Legge 98/2013 Del Fare con l’introduzione del comma 2-bis all’art. 88 (Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs 81/2008: “Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche…”.
lavoro.gov.it/sicurezza palchi Bozza del Decreto Interministeriale sulla sicurezza nei palchi e negli allestimenti fieristici