info 071 9942700
 

La valutazione delle sostanze chimiche

Il Regolamento REACH nonostante tratti le sostanze chimiche, non riguarda soltanto le aziende chimiche ma tutte le aziende ed i lavoratori che utilizzano sostanze chimiche.

In pratica, si applica alla quasi totalità delle aziende manifatturiere.

 

Coloro che utilizzano le sostanze chimiche, ovvero i cosiddetti utilizzatori a valle, al pari di produttori ed importatori, sono soggetti agli obblighi previsti dal Regolamento REACH poiché dipende dalla loro posizione nella catena di approvvigionamento (es. produttori di articoli, importatori di sostanze e miscele, formulatori o utilizzatori finali).

Altri obblighi, invece, possono derivare dall’utilizzo in azienda di sostanze soggette ad autorizzazione (REACH-All.XIV), a restrizione (sostanze incluse nel REACH-All.XVII) oppure sostanze altamente preoccupanti (SVHC) contenute negli articoli prodotti e/o importati.

Il Regolamento REACH definisce le modalità di registrazione, valutazione, autorizzazione delle sostanze chimiche prima della loro immissione sul mercato del territorio europeo e dello spazio economico europeo.

 

L’onere della valutazione della pericolosità intrinseca delle sostanze è in capo al produttore o importatore che immette in commercio nel territorio europeo e tale obbligo riguarda anche l’individuazione della stima dell’esposizione e delle misure di gestione del rischio derivante da tutti gli scenari ipotizzabili per l’utilizzo delle sostanze”.

Le informazioni devono comprendere “anche gli utilizzi presenti sia nei cicli produttivi sia negli utilizzi professionali, e dovranno essere comunicati al datore di lavoro attraverso le Schede di Dati di Sicurezza e gli scenari espositivi pratici provenienti dai Chemical Safety Report (CSR) se previsti.

cfr. Relazione

 

L’individuazione di valori limite è un importante strumento nella gestione dei rischi da esposizioni lavorative.

La gerarchia delle misure di prevenzione prevede, infatti, la sostituzione di sostanze/miscele/processi lavorativi cancerogeni e/o mutageni con altri meno pericolosi; laddove ciò non sia tecnicamente possibile, il datore di lavoro è obbligato a ridurre il personale esposto, ad adottare cicli produttivi chiusi, fornire ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale, attivare la sorveglianza sanitaria per il personale esposto, predisporre azioni di informazione e formazione sui rischi specifici e pianificare le misure per la gestione delle emergenze.

fonte: PuntoSicuro

 

 


Agenti Chimici – INAIL 2018 | doc. Convenzione OPRAM-Osservatorio Olympus

OSHA – Sostanze pericolose e ambienti di lavoro | doc. Convenzione OPRAM-Osservatorio Olympus


 

 

Tags: , , , , , , ,

 

Share this Post