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Versamento FSBA obbligatorio per aziende autotrasporto artigiano

Il D.Lgs 148/2015, in attuazione del Jobs Act, ha riordinato la disciplina degli ammortizzatori sociali rendendo obbligatoria l’istituzione di fondi bilaterali di solidarietà destinati ad assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei settori non coperti dalla cassa integrazione.

La bilateralità artigiana ha provveduto ad attivare un proprio fondo di solidarietà denominato FSBA – Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato per garantire i lavoratori in caso di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa.

Il Protocollo siglato il 17/12/2013 per il rilancio del settore dell’autotrasporto, con il quale le Associazioni Artigiane di riferimento hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL  LOGISTICA-TRASPORTO-SPEDIZIONI, ha confermato che il sistema bilaterale di riferimento per l’autotrasporto è quello dell’artigianato.

Pertanto dal 1 gennaio 2016 l’adesione al fondo FSBA, già prevista per tutte le aziende artigiane e per quelle che applicano i CCNL sottoscritti dalle Parti Sociali dell’artigianato, è obbligatoria anche per le aziende artigiane dell’autotrasporto.

Il versamento a FSBA non è divisibile e va versato tramite F24 con il codice EBNA, come stabilito dagli Accordi Interconfederali CCNL artigianato.

 


Fondo FSBA: a chi si rivolge

Fonti: Legge n.92 del 28/06/2012 D.Lgs 148/2015 Decreto Interministeriale n. 95581 del 29/04/2016


 

 
 

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