Con Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 sono stati recepiti i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art.6 c.8 lett. m-bis) del D.Lgs 81/2008 e smi.
Se ne da avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013.
In attuazione dell’art. sopra citato, i criteri di seguito individuati rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore/docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fermi restando eventuali ulteriori requisiti previsti, ma non riguardano i requisiti aggiuntivi in relazione a: corsi specifici rivolti ai Coordinatori per progettazione ed esecuzione dei lavori (art.98 D.Lgs 81/2008), RSPP/ASPP (art.32 D.Lgs 81/2008) e/o altre figure specifiche, attività di addestramento.
PREREQUISITO | ISTRUZIONE | Diploma di scuola secondaria di secondo grado | ||
1^ CRITERIO |
Precedente esperienza come docente per almeno 60 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza (v. infra per l’individuazione delle “aree tematiche” cui fare riferimento) |
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2^ CRITERIO |
Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con l’area tematica oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione…) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche |
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3^ CRITERIO |
Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato/i dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4, D. Lgs 81/2008 e smi) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b) |
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a) |
almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza |
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b) |
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4^ CRITERIO |
Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato/i dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b) |
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a) |
almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza |
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b) |
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5^ CRITERIO |
Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: |
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6^ CRITERIO |
Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di preposto (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento) unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: |
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AREE TEMATICHE |
Per “area tematica” si intende un insieme di materie tecnicamente affini ed assimilabili. Le aree tematiche a cui fare riferimento sono le seguenti: |
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1. Area normativa/giuridica/organizzativa 2. Area rischi tecnici (Titoli II, III, IV, V, VII, e XI del D.Lgs 81/2008) 3. Area relazioni/comunicazione |
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ENTRATA IN VIGORE E SPECIFICHE IN MERITO AI CRITERI DI QUALIFICAZIONE |
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I criteri di qualificazione del formatore-docente entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di approvazione del presente documento da parte della Commissione consultiva permanente |
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Si considera qualificato il formatore-docente che possa dimostrare, dalla data di entrata in vigore del presente documento di possedere uno dei criteri. La qualificazione è acquisita in modo permanente (fermo restando quanto previsto nel paragrafo “mantenimento della qualificazione”) con riferimento alla/e area/e tematica/che per la/e quale/i il formatore-docente abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza |
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Con specifico riferimento al criterio n. 6, i preposti possono acquisire una qualificazione riferita alle sole aree tematiche 2 e 3 e sempre per docenze nel solo ambito del proprio macro-settore ATECO |
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La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore-docente sulla base di idonea documentazione. In particolare, l’esperienza lavorativa/professionale, o come RSPP/ASPP/preposto, deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente |
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In fase di prima applicazione, il prerequisito di istruzione ed i criteri di qualificazione del formatore-docente non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già organizzati e calendarizzati alla data di entrata in vigore del presente documento, purché l’attività formativa si concluda entro e non oltre dodici mesi dalla data di avvio |
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MANITENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE |
Ai fini del mantenimento della propria qualificazione, il formatore-docente è tenuto, entro il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente documento e, in seguito, con cadenza triennale a: |
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CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA |
Possono continuare a svolgere l’attività di formatore i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente documento, possano dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal presente documento ed abbiano comunque una precedente esperienza di docenza di almeno 1 anno, nell’area tematica oggetto della docenza pur non possedendo il prerequisito |
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MONITORAGGIO |
La Commissione consultiva permanente si riserva, entro 18 mesi dalla data di approvazione del presente documento, di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative della sua efficacia |
Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013
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