Come previsto dalla Normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (artt.47 cc.1,5,6,8; 48 e 50 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) e in ottemperanza a quanto previsto dagli Accordi Applicativi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Nazionali/Regionali sottoscritti dalle Parti firmatarie il CCNL applicato dall’azienda Confartigianato-Cna-Casartigiani-Claai – Cgil-Cisl-Uil (Accordo Applicativo D.Lgs 81/2008 del 13/09/2011 e Protocollo di attuazione Regionale del 25/11/2011 ), il RLST chiede di accedere ai luoghi aziendali ai sensi dell’art.50 del D.Lgs 81/2008 e smi.
“Le Parti firmatarie il presente Accordo valutano concordemente che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), ai sensi degli artt.47 e 48 del D.Lgs 81/2008 e smi, operante nel sistema della bilateralità artigiana (Organismi Paritetici) è la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano e, in tal senso, sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata. Nell’ambito dell’esercizio dei lavoratori, in merito all’individuazione dei RLS di cui agli artt.47 e 48 [D.Lgs 81/2008 e smi], le Parti firmatarie concordano che la figura del RLST venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori”.
Laddove, in tali imprese, “siano stati istituiti e regolarmente formati ai sensi dell’art.37 c.12 del D.Lgs 81/2008 e smi, entro la data del presente Accordo [cfr. 2011], i RLS Aziendali, gli stessi operano fino al termine del rispettivo mandato [“la durata dell’incarico è di 3 anni” – cfr. Punto 2.2.2] e sono rieleggibili solo qualora le Parti Sociali di riferimento concordino la prosecuzione”.
Nelle imprese “oltre 15 lavoratori, il RLST opera qualora non sia stato eletto un RLS Aziendale.
Per le aziende artigiane “non sono eleggibili come RLS, né elettori, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari”.
Si invita quindi a prendere contatti e/o confermare l’incontro per l’accesso ai luoghi di lavoro da parte del RLST adempiendo a quanto indicato dall’art.50 e nel pieno esercizio delle funzioni di cui all’art.48 del citato D.Lgs 81/2008; i nominativi ed i contatti dei RLST sono disponibili sul nostro sito internet, ottemperando a Vs tutela e nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente in materia in virtù del Vs CCNL sottoscritto dalle Parti firmatarie come sopra citato.
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Inoltre le aziende aderenti per CCNL al Sistema Bilaterale/Paritetico non devono provvedere alla comunicazione telematica INAIL del proprio RLS(T) in quanto è un’operazione svolta annualmente dall’Organismo Paritetico OPRAM, il quale invia i nominativi dei RLST dell’ARTIGIANATO operanti in tutto il territorio regionale, sia all’INAIL Marche che alla Regione Marche, adempiendo così a quanto previsto dall’art.51 cc.8, 8-bis D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ed assolvendo per conto delle imprese CCNL ARTIGIANATO (di cui all’Acc. Interconf. del 13/09/2011 applicativo D.Lgs 81/08) l’obbligo di invio ai sensi all’art.18 c.1 lett. aa) D.Lgs 81/2008 e s.m.i. .
Qualora si tratti di aziende artigiane oltre 15 lavoratori dovranno inviare allo scrivente Organismo Paritetico la documentazione comprovante la corretta elezione e formazione del RLS aziendale (ai sensi dell’art. 37 c.12 D.Lgs 81/2008), ovvero:
– verbale di elezione sottoscritto dai lavoratori (e successive riconferme o rielezioni)
– attestato di formazione (corso base e successivi aggiornamenti)
– ricevuta invio nominativo INAIL (ricevuta e progressivo della richiesta)
– dichiarazione sottoscritta dal titolare dell’azienda che il RLS di riferimento non è socio di società, né associato in partecipazione, né collaboratore familiare
Qualora l’azienda NON disponesse di tale documentazione si invita a prendere contatti con uno dei RLST della Provincia di appartenenza.
– NOTA BENE –
E’ bene precisare che al comma 1 dell’art.47 del D.Lgs 81/2008 viene indicata che “l’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6” ovvero “di norma” nei termini descritti nei commi 3 e 4 “salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva”, come sottolineato al comma 8.
A tal proposito le aziende che applicano CCNL artigianato, cosi come gli Accordi sottoscritti dalle Parti Sociali firmatarie lo stesso, sono regolamentate in materia di sicurezza dal già citato Accordo Interconfederale applicativo del D.Lgs 81/2008 del 13/09/2011, di cui al punto 2 “le Parti firmatarie concordano che la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori” poiché “valutano concordemente che il RLST, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs 81/2008 e smi, operante nel sistema della bilateralità artigiana (Organismi Paritetici) è la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigianato e, in tal senso [le Parti] sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata”, considerando inoltre che “la durata dell’incarico è di 3 anni” per il RLS interno (punto 2.2.2).
Questo è quanto regolamentato per le aziende artigiane poiché rispetto a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 che si rivolge a tutte le imprese italiane di ogni settore, l’Accordo Nazionale Interconfederale applicativo del D.Lgs 81/2008 definisce delle specifiche per le aziende artigiane perché parte integrante della loro CCNL, allo stesso modo di come le stesse aziende artigiane dal 2010 sono tenute per loro CCNL al versamento in favore dell’Ente Bilaterale tramite F24-cod. EBNA (Nuova Bilateralità prima, FSBA poi), o come gli autotrasportatori che vi aderiscono obbligatoriamente per CCNL dal 2016, con tutto ciò che ne consegue.
La quota del RLST non è scorporabile dal versamento EBAM e non viene rimborsata per aziende fino 15 lavoratori con triennio di carica RLSA già scaduto e già contatatte dal RLST, negandovi l’accesso e senza fornire alcuna documentazione; le Parti Sociali Reg.li rimandano agli Accordi vigenti, come specificato sul nostro sito (Leggi qui) .